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Credito al consumo contenuto dei contratti

mercoledì 9 luglio 2008

I contratti di credito al consumo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

I contratti devono indicare:

a) l’ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il Taeg;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il Taeg può essere eventualmente modificato;
e) l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del Taeg. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica oltre a essi, nulla è dovuto dal consurnatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del Taeg.

Oltre a quanto sopra indicato, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:

a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.

Tasso annuo effettivo globale (Taeg). Il Taeg è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

Il Taeg è quindi il tasso che rende uguali, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.

Calcolo del Taeg. Nel calcolo del tasso rientrano le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito, quelle di incasso delle rate, i costi delle eventuali assicurazioni imposte dal finanziatore per garantirsi il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del cliente, nonché altre spese contemplate dal contratto.

Nel calcolo del tasso non rientrano invece le somme che il consumatore deve pagare per il mancato rispetto di un obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l’interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel Taeg.

Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano anche il Taeg e il relativo periodo di validità.

Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.

Il Taeg va indicato con due cifre decimali e nella formula per il calcolo:

a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30 giorni. L’indicazione del Taeg deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato;

b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali.

La materia è regolata dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed in particolare dall’articolo 117.

Estinzione anticipata di un credito al consumo

venerdì 9 novembre 2007

La legge (D.Lgsl 1.9.1993, N. 385) riconosce sempre al consumatore il diritto di estinguere anticipatamente un contratto di credito al consumo, anche se nel contratto dovessero risultare clausole contrarie.

L’art. 125 del Testo Unico delle leggi in materia di bancaria e creditizia e successive modifiche (Decreto Legislativo 1.9.1993, N.385) recita infatti al comma 2:

“Art. 125 – (Disposizioni varie a tutela dei consumatori)

…….

2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio).

…….

Il consumatore dovrà restituire in una sola volta quanto rimane da pagare, oltre ad una percentuale a titolo di commissione secondo quanto previsto dal contratto stesso, percentuale che non può superare l’1% del capitale residuo, oltre agli eventuali interessi maturati dalla data di pagamento dell’ultima rata.

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Esempio di lettera da inviare alla società finanziaria con la quale è stato stipulato a suo tempo un contratto di credito al consumo per risolvere anticipatamente il contratto.

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Mittente: Nome e indirizzo di chi ha ricevuto il finanziamento.

Spedire a: Nome e indirizzo della società di finanziamento.

Raccomandata con avviso di ricevimento

Luogo e data

Oggetto: Contratto di finanziamento nr. …………… del ……../……/…….

A mezzo della presente Vi comunico che, ai sensi della clausola contrattuale n. ……. e comunque ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n.385, art. 125, intendo procedere all’estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto di cui ho sino ad oggi pagato n. ……. rate dal …./……/…… al …../…../…….

Vorrete pertanto procedere al calcolo del capitale residuo, più interessi e commissioni da me dovutevi ad oggi, ai sensi delle vigenti normative in materia di credito al consumo.

Con riserva di ogni diritto.

Distinti saluti.

Firma

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