Archivio della Categoria 'Fisco e tasse'

Registrazione dei contratti

lunedì 3 marzo 2014

Registrazione dei contrattiRegistrazione dei contratti

L’imposta di registro è conseguente alla registrazione di un contratto o di un atto presso l’Ufficio del registro o presso l’Ufficio delle entrate e si applica sia agli atti soggetti a registrazione obbligatoria, sia a quelli registrati volontariamente.

Per approfondire:

http://www.mc2elearning.com/html/registrazione-dei-contratti.html

Detrazioni interessi mutuo

lunedì 10 febbraio 2014

Detrazioni interessi mutuoDetrazioni interessi mutuo

Insieme con le spese mediche, gli interessi passivi sui mutui ipotecari costituiscono l’onere più ricorrente nelle dichiarazioni dei redditi.

La propensione al risparmio degli italiani (unita alla crisi abitativa che negli scorsi anni ha prodotto notevoli migrazioni all’interno delle grandi città sotto l’incedere ripetuto degli sfratti) ha fatto sì che oggi più del 75% degli abitanti è proprietario della casa di abitazione. E gli effetti, come accennato, si misurano anche nelle dichiarazioni dei redditi: anzi, proprio la leva della detraibilità fiscale degli importi versati a titolo di interessi, almeno negli anni passati, ha costituito un ulteriore incentivo a che gli italiani si indebitassero per acquistare la casa di abitazione.

Per saperne di più:

http://www.mc2elearning.com/html/detrazioni-interessi-mutuo.html

Detrazione speciale IRPEF per famiglie numerose

lunedì 14 luglio 2008

Il comma 15 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, nr. 244) interviene anzitutto nell’articolo 12 del Tuir (Testo Unico Imposte sui Redditi) , concernente le detrazioni per i familiari fiscalmente a carico, aggiungendo un nuovo comma 1-bis con cui si individua un ulteriore importo di detrazione da attribuire a famiglie particolarmente numerose, ossia che abbiano almeno 4 figli a carico, con decorrenza 1 gennaio 2007. In particolare:

• la norma è rivolta esclusivamente ai figli a carico. Sono dunque escluse dall’agevolazione altre situazioni di numerosità, quali ad esempio quelle di coniuge e tre figli a carico;

• si considerano esclusivamente i figli a carico, a prescindere dalla convivenza con figli non più a carico. Ciò implica, per ipotesi, che in caso di famiglia con cinque figli, di cui solo tre a carico, il beneficio non è riconosciuto;

• ovviamente non rientrano nella previsione normativa anche tutte le situazioni riferibili a convivenze di fatto, dove ad esempio convivono due genitori pur se ognuno con tre figli a carico;

• la detrazione non deve essere cumulata con quella “base” prevista nel comma 1 e dunque non spetta in maniera inversamente proporzionale al reddito del contribuente, essendo invece determinata in maniera diretta una volta verificata la sussistenza delle condizioni previste dal legislatore.

Fatte queste premesse, dal tenore della disposizione si desume che la detrazione può essere riconosciuta per un importo pari a 1.200 euro su base annua a condizione che siano rispettate le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 12 del Tuir, vale a dire:

• i figli si considerano a carico se nell’anno considerato non hanno percepito più di 2.840,51 eurò di reddito lordo complessivo;

• la detrazione è riconosciuta nei mesi in cui sussistono i requisiti (ossia avere quattro figli a carico) e decorre dal momento in cui si verifica l’evento (nascita del 4° figlio a carico) fino al momento in cui viene meno il presupposto (ad esempio, uno dei quattro figli si sposa e diventa soggetto a carico del coniuge).

L’importo di 1.200 euro, dunque, deve essere considerato in maniera unitaria, ossia non deve essere rapportato al numero dei figli e non varia all’aumentare del numero dei figli.

Avere 4 o 10 figli a carico rende indifferenti rispetto alla detrazione, che comunque è attribuita a partire dai quattro figli a carico. Il riferimento alla soglia reddituale di 2.840,51 euro è al pari di ogni altra situazione familiare determinante ai fini della detrazione: infatti, se anche uno solo dei quattro figli supera tale limite reddituale, pur se nel mese di dicembre, la conseguenza è che possono essere riconosciuti soltanto tre figli come fiscalmente a carico e pertanto la maggiore detrazione non può essere riconosciuta nemmeno in parte.

La nuova detrazione poi ribadisce, seppur in parte, l’applicazione della disciplina prevista dalla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 12 del Tuir, in ordine alla ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto, sia in vigenza di matrimonio che nei casi di separazione legale.

Infatti, anche per la nuova detrazione è prevista una suddivisione in misura pari tra i coniugi. Non è invece ribadita la possibilità per i coniugi di giungere, previo accordo, all’attribuzione dell’intera detrazione al coniuge avente reddito più elevato.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, inoltre, la detrazione è suddivisa tra i coniugi in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Questa scelta è vincolata alla circostanza che l’importo di 1.200 euro non è riferibile in maniera individuale a ciascuno dei figli, ma è di importo complessivo e fisso al ricorrere della sola condizione normativa prevista, ossia la presenza di almeno 4 figli a carico.

Da ciò consegue la necessità di disciplinare tutte le ipotesi possibili di affidamento stabiliti dal giudice effettuando un riferimento proporzionale in tema di suddivisione dell’importo di detrazione.

Assoluta novità di rilievo di tale nuova detrazione è la previsione di una particolare regolamentazione delle ipotesi di incapienza. E noto, infatti, che il sistema delle detrazioni consente di fruire delle stesse esclusivamente nei limiti dell’imposta lorda del contribuente, mentre l’eventuale importo che non ha trovato capienza non può essere richiesto a rimborso e nemmeno può essere riportato alla dichiarazione successiva o utilizzato in compensazione di altre imposte. In sostanza, l’eccedenza di detrazione, normalmente, è fiscalmente “persa”.

Al fine, invece, di rendere effettiva l’agevolazione IRPEF per le famiglie numerose di 1200 Euro, di cui si parla, il legislatore ha previsto che la parte di detrazione non fruita debba essere comunque erogata ai contribuenti aventi diritto, sulla base di quanto sarà stabilito in un futuro decreto attuativo.

Inoltre, l’eccedenza deve essere valutata al netto di tutte le detrazioni previste non soltanto dal Tuir ma anche da qualsiasi ulteriore disposizione normativa, pur se di carattere temporaneo.

Calcolo detrazione affitto contratti convenzionali

venerdì 30 novembre 2007

A tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto di locazione in regime convenzionale per la propria abitazione principale spetta una detrazione fiscale IRPEF se il reddito complessivo annuo è inferiore a € 30.987,41 (60.000.000 delle vecchie Lire) .

Ma che cos’è un contratto di locazione convenzionale? La legge 9 dicembre 1998 nr.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) prevede espressamente particolari agevolazioni sia per il locatore sia per il conduttore, cioè colui che affitta un appartamento per andarci ad abitare, quando il contratto di affitto viene stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (art.4 legge 431/1998).

La detrazione fiscale non spetta se il contratto di locazione è stato stipulato con un ente pubblico, come ad esempio un Istituto per le case popolari. Altra condizione necessaria è naturalmente che il contratto di locazione sia stato regolarmente registrato.

La detrazione d’imposta è di:

– 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

– 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

La detrazione viene inoltre rapportata ad altri 2 parametri: il numero di giorni per i quali i locali affittati sono stati di fatto utilizzati come abitazione principale e la percentuale di titolarità del contratto (100 se il conduttore è l’unico intestatario, 50 se ci sono 2 cointestatari come nel caso di marito e moglie, ecc.).

Vediamo ora in concreto un esempio di calcolo della detrazione fiscale per l’affitto. Teniamo presente che se il conduttore è tenuto alla compilazione del Modello 730 il quadro di riferimento è “E” – Oneri e spese – sezione IV- Rigo E32; se invece il conduttore compila il modello Unico Persone Fisiche (ex 740) il quadro di riferimento è “RP” – Oneri e spese – Sezione IV – Rigo RP35.

Vediamo cosa dicono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Modello Unico PF): “Compilare il rigo RP35 nel modo seguente: colonna 1, scrivere il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale; colonna 2, scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati cointestatari el contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione petta per intero. La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati n colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel rigo RN11. Se nel corso dell’anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP35. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.”

Nel nostro esempio supponiamo che l’inquilino sia entratto effettivamente in possesso dell’abitazione in data 22/3 e che lo abbia ininterrottamente mantenuto fino al 31/12. Inoltre supponiamo che il reddito complessivo annuo ai fini IRPEF (da indicare al rigo RN1) sia di € 15.000,00

I giorni da indicare in colonna 1, rigo RP35 saranno quindi 285 (365 – 31 – 28 – 21 = 285) . Infatti dai 365 giorni che ci sono in 1 anno solare abbiamo tolto quelli di gennaio, febbraio e i giorni di marzo che mancano cioè dal 1 al 21 marzo.

Il calcolo della detrazione effettiva spettante è il seguente:

€ 495,80 : 365 x 285 x 100% (in quanto l’inquilino è l’unico intestatario dell’appartamento in cui abita da solo) = € 387, 13

In pratica spettano € 1,3583 per ogni giorno se il reddito annuo è inferiore a € 15.493,71 oppure € 0,6791 (sessantasette centesimi e novantuno) per ogni giorno se il reddito annuo è superiore a € 15.493,71 ma inferiore a € 30.987,41.