Cambiale tratta vaglia cambiario e ricevuta cambiaria


La cosiddetta cambiale è un titolo di credito disciplinato dal R.D. 14/12/33 n. 1669 in due forme distinte:

cambiale tratta, la quale contiene l’ordine senza condizioni dato dal traente (che sottoscrive la tratta) al trattario (un’altra persona da cui il traente avanza denaro) di pagare a una certa data (scadenza) e luogo la somma di denaro indicata nella tratta al prenditore (la terza persona che a quel momento detiene il titolo, ceduto dal traente);

pagherò, o vaglia cambiario, il quale contiene la promessa senza condizioni dell’emittente (che sottoscrive la tratta) di pagare a una certa data (scadenza) e luogo la somma di denaro indicata nel pagherò cambiario al prenditore.

Entrambe sono soggette all’imposta di bollo del 12% riferita all’importo trascritto sul titolo medesimo. Il titolo è protestabile.

La ricevuta bancaria non è soggetta all’imposta in quanto nasce come promemoria per il cliente dell’azienda e semplice documento di quietanza. Non è un titolo protestabile come i precedenti per cui in apparenza non crea rischi per chi deve pagare.

In pratica il mancato pagamento, specie se ripetuto, obbliga la banca a rifiutare tale cliente ceduto o a non anticipare alcunché al cliente, che chiede di andare a riscuotere la somma di denaro indicata nella ricevuta medesima, in quanto le probabilità che il cliente ceduto paghi alla scadenza sono basse.

Nei moduli predisposti dalle banche vi sono più modalità di invio delle ricevute bancarie per l’incasso e il correntista prepara una distinta per ciascuna di quelle che sceglie. I modi principali sono due:

1. Dopo incasso

Il meccanismo prevede l’accredito della somma nel conto corrente del titolare dopo che l’incasso è avvenuto. La banca non corre alcun rischio e presta solo un servizio, in qualità di mandataria, retribuito dalla commissione d’incasso e da un certo numero di giorni di ritardo valuta (da 10 a 25) rispetto alla data indicata per il pagamento. E importantissimo contrattare con la Banca per ridurre al minimo i giorni e ricevere il denaro prima possibile. L’accredito al cliente è pari all’importo pagato meno le commissioni. Nel caso il cliente non paghi, la banca chiede in più solo le commissioni per il messaggio di mancato pagamento, detto tecnicamente insoluto.

2. Salvo buon fine (sbf)

Il meccanismo prevede l’accredito automatico della somma nel conto corrente del titolare un certo numero di giorni (da 5 a 15) dopo la data indicata per il pagamento al cliente. E importantissimo contrattare con la Banca per ridurre al minimo i giorni e ricevere il denaro prima possibile. L’ addebito delle commissioni è di solito il giorno in cui si è presentata la distinta allo sportello. Nel caso il cliente non paghi, la banca chiede indietro l’importo prima accreditato automaticamente e le commissioni per il messaggio di insoluto.

Non bisogna confondere questi due modi di mandare i messaggi all’incasso con la possibilità che la banca offre, nel caso di ricevute sbf, di dare in anticipo fino al 100% del loro valore nel caso il cliente ne abbia bisogno per i propri pagamenti. Anche per queste forme di anticipo vi sono varie modalità disponibili da concordare preventivamente con la banca, identificate con nomi come accredito immediato, a valuta maturata ecc.

Ogni ricevuta bancaria presentata allo sportello bancario costa almeno 2 euro a chi la presenta, se è riuscito a strappare un ottimo prezzo per le cosiddette commissioni d’incasso effetti. Il costo standard supera i 3 euro senza contare che ci sono poi ulteriori commissioni, dette di brevità, per tutti i titoli che hanno scadenza inferiore a 10 giorni su piazza o 20 giorni fuori piazza.

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