La commissione di massimo scoperto


La commissione di massimo scoperto viene applicata nei rapporti di conto corrente alla fine di ogni trimestre, in una misura che in genere va dallo 0,125% allo 0,250%; come confermato dalla dizione, tale percentuale viene applicata alla misura massima dell’esposizione registrata nei singoli trimestri.

La motivazione da cui trae origine tale onere per il correntista deriva dalla circostanza che l’utilizzo di una apertura di credito di conto corrente, per definizione elastico con riferimento anche all’intera globalità dei rapporti della specie, implica la ricerca immediata di fonti di copertura finanziaria da reperire di volta in volta sul mercato.

La commissione costituisce quasi una forma di assicurazione contro variazioni di breve e brevissimo periodo del costo della provvista, non recepibili e non recepite, proprio per tale caratteristica, in una variazione dei tassi di interesse che regolano il rapporto.

In concreto la commissione di massimo scoperto rappresenta un ulteriore elemento di redditività degli impieghi per le Istituzioni creditizie, in quanto variazioni sostanzialmente marginali nel costo della provvista dovrebbero tendenzialmente compensarsi, e possono inoltre essere considerate fondamentalmente insite nel rischio di azienda.

Sono consentiti, quindi, margini di manovra aggiuntivi per articolare e diversificare i rendimenti, e quindi i costi, dell’operazione di conto corrente, modificando in misura più o meno ampia la redditività commisurata dal tasso effettivo annuo posticipato.

In prima approssimazione, e con un apprezzamento peraltro già sufficientemente idoneo del maggior costo dell’operazione la si può considerare come come un ulteriore incremento del tasso periodico debitore, cioè del tasso debitore.

Vediamo qual’è la formula che consente di determinare il tasso effettivo trimestrale tenendo conto della commissione di massimo scoperto.

In termini generali, qualificato con t il tasso nominale trimestrale percentuale, con cms la commissione di massimo scoperto e con y il valore del rapporto tra massimo utilizzo ed utilizzo medio del fido, il tasso effettivo annuo posticipato t1 risulterà determinato come segue:

formula commissione massimo scoperto

La procedura di calcolo, pur conducendo a risultanze nel complesso significative, ipotizza peraltro che il rendimento derivante dalla capitalizzazione degli interessi alla fine di ogni trimestre venga calcolato in base al tasso trimestrale, rettificato dall’incidenza della commissione di massimo scoperto, e non in base al tasso trimestrale effettivo.

E’ ipotizzata una linea di credito a costante utilizzo, della durata di un anno, con rimborso del finanziamento iniziale alla scadenza.

L’onere annuale per interessi, riferito ad un capitale di 100, sarebbe pari quindi a 15,86 tenendo conto della relativa capitalizzazione trimestrale al netto della commissione di massimo scoperto (1 + 0.0375)^4 -1 x 100, ma ecco cosa diventerebbe nel caso di un rapporto di utilizzo medio del fido del 50% e di un massimo scoperto del 100% (y = 100/50 = 2) per diversi valori della commissione:

cms = 0: [1+(0.0375 + 0 x 5)]^4 -1 x 100 = 15,86%

cms= 0,125: [1+(0.0375 + 0,125/100 x 2)]^4 -1 x 100 = 16,98%

cms= 0,175: [1+(0.0375 + 0,175/100 x 2]^4 -1 x 100 = 17,43%

cms= 0,250: [1+(0.0375 + 0,250/100 x 2)]^4 -1 x 100 = 18,11%

Nei contratti bancari normalmente sottoscritti dalla clientela non sono indicate le modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto, ma soltanto il tasso della stessa.

La commissione di massimo scoperto non è considerata per il calcolo del Tasso annuo nominale e del TAEG, e, quindi, del valore limite dell’usura. In caso di scoperto, l’interesse effettivo, comprensivo di tale commissione, può superare il limite consentito dalla legge antiusura.

Anche per questi motivi le maggiori associazioni dei consumatori hanno chiesto da tempo l’abolizione di questa commissione.

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