Proposta di contratto assicurativo e accettazione


Di solito la stipula di un contratto di assicurazione segue una procedura regolata da norme di legge che prevedono, come primo passo, la proposta, un atto che ha una importanza fondamentale per gli sviluppi successivi del contratto.

Nella maggior parte dei casi l’iniziativa nasce dalla compagnia assicurativa, la quale predispone le condizioni, le tariffe, i modelli di contratto e, attraverso la sua rete di distribuzione, le agenzie, si mette in contatto con il pubblico per promuovere le vendite; queste trattative, però, lunghe o brevi, verbali o scritte che siano, non costituiscono in senso tecnico una proposta.

La proposta, infatti, è la richiesta che chi abbia intenzione di stipulare un contratto rivolge all’assicuratore, proponendogli di assicurarlo; non ci stupisce come questa per molti possa essere una sopresa: ma non erano venuti loro a propormi di sottoscrivere una polizza? Battute a parte è bene sapere che la proposta parte sempre da colui che si vuole assicurare, indipendentemente dal fatto che sia stato lui a interpellare per primo l’agente o viceversa.

La legge non richiede che venga obbligatoriamente fatta per iscritto, anche se l’unica forma di proposta regolamentata dall’art. 1887 del Codice Civile in tema di assicurazioni è quella scritta.

In teoria la proposta potrebbe anche essere effettuata solo verbalmente; tuttavia, in caso di contestazioni su eventuali difformità fra proposta e contratto, è sicuramente preferibile avere a disposizione un documento ed è per questo che la forma scritta è la più diffusa.

Nella proposta devono essere contenuti tutti gli elementi del contratto, e cioè la descrizione del rischio, l’indicazione della somma da assicurare e le condizioni di assicurazione, prezzo e durata del contratto.

È per questo motivo che, al di là del contenuto della dichiarazione che proviene formalmente dal potenziale assicurato, nella sostanza la proposta è formulata dall’assicuratore su moduli prestampati contenenti tutte le indicazioni necessarie, moduli che vengono sottoscritti dal cliente.

Attenzione! Una cosa è la proposta, un’altra sono le condizioni generali di contratto. Quello che accade in pratica è che nella proposta di contratto c’è sempre una clausola che rimanda proprio alle condizioni generali di contratto, le quali sono solitamente scritte con caratteri molto piccoli, al limite della leggibilità!

Putroppo accade anche di frequente che la persona che si assicura firma la proposta senza leggere le condizioni generali di contratto e da questo fatto possono nascere dei guai, come ad esempio l’ignoranza di talune clausole fondamentali come il tacito rinnovo, le franchigie, le responsabilità accessorie della compagnia e quelle dell’assicurato, le clausole di esclusione, ecc.

L’accettazione invece è la dichiarazione con cui la compagnia assicurativa esprime la sua volontà di concludere il contratto propostole; può avere qualsiasi forma, anche se di solito viene fatta per iscritto, attraverso l’emissione della polizza, e, come la proposta, ha valore nel momento in cui viene a conoscenza dell’assicurato.

L’accettazione da parte dell’assicuratore può anche essere data contestualmente alla proposta. L’assicuratore che abbia ricevuto una proposta non è però obbligato a darvi riscontro — né in senso positivo con l’accettazione, né in senso negativo con il rifiuto — e in caso di silenzio non può essere ritenuto responsabile se, per esempio, nel frattempo si sia verificato un sinistro.

Il contratto di assicurazione quindi, come d’altronde qualsiasi altro contratto del diritto civile, si perfeziona ed ha valore soltanto quando la proposta viene accettata.

Nella maggior parte dei casi l’accettazione avviene, quindi, con l’emissione del contratto, ovvero nel momento in cui l’assicuratore ne produce una copia e la consegna all’assicurato; è molto frequente, però, che l’emissione del contratto avvenga oltre il termine di 15 o 30 giorni previsto dall’art. 1887 del Codice Civile per l’irrevocabilità della proposta, cioè quando la proposta non è più vincolante per chi l’ha sottoscritta.

E allora, se l’emissione della polizza non viene preceduta entro i termini di legge da un’altra comunicazione scritta con cui l’assicuratore comunica all’assicurato di aver accettato la sua proposta, questi può legittimamente rifiutarsi di stipulare il contratto, a meno he non abbia interesse a ritenere valida anche un’accettazione tardiva.

Anche per l’accettazione vale il principio che il termine si calcola in base alla data in cui l’assicurato ne ha notizia; se, per esempio, la compagnia ha emesso il contratto nei termini di legge, ma lo ha poi consegnato all’assicurato a termini ormai scaduti, questi è libero di rifiutarlo, non essendo più obbligato a rispettare la sua proposta.

Torneremo senza dubbio ancora sugli aspetti normativi e procedurali del contratto di assicurazione, con particolare riferimento alle clausole di una polizza assicurativa perchè crediamo che il consumatore debba potersi informare maggiormente e con più facilità prima di stipulare un contratto di assicurazione qualsiasi.

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