Detrazione speciale IRPEF per famiglie numerose


Il comma 15 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, nr. 244) interviene anzitutto nell’articolo 12 del Tuir (Testo Unico Imposte sui Redditi) , concernente le detrazioni per i familiari fiscalmente a carico, aggiungendo un nuovo comma 1-bis con cui si individua un ulteriore importo di detrazione da attribuire a famiglie particolarmente numerose, ossia che abbiano almeno 4 figli a carico, con decorrenza 1 gennaio 2007. In particolare:

• la norma è rivolta esclusivamente ai figli a carico. Sono dunque escluse dall’agevolazione altre situazioni di numerosità, quali ad esempio quelle di coniuge e tre figli a carico;

• si considerano esclusivamente i figli a carico, a prescindere dalla convivenza con figli non più a carico. Ciò implica, per ipotesi, che in caso di famiglia con cinque figli, di cui solo tre a carico, il beneficio non è riconosciuto;

• ovviamente non rientrano nella previsione normativa anche tutte le situazioni riferibili a convivenze di fatto, dove ad esempio convivono due genitori pur se ognuno con tre figli a carico;

• la detrazione non deve essere cumulata con quella “base” prevista nel comma 1 e dunque non spetta in maniera inversamente proporzionale al reddito del contribuente, essendo invece determinata in maniera diretta una volta verificata la sussistenza delle condizioni previste dal legislatore.

Fatte queste premesse, dal tenore della disposizione si desume che la detrazione può essere riconosciuta per un importo pari a 1.200 euro su base annua a condizione che siano rispettate le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 12 del Tuir, vale a dire:

• i figli si considerano a carico se nell’anno considerato non hanno percepito più di 2.840,51 eurò di reddito lordo complessivo;

• la detrazione è riconosciuta nei mesi in cui sussistono i requisiti (ossia avere quattro figli a carico) e decorre dal momento in cui si verifica l’evento (nascita del 4° figlio a carico) fino al momento in cui viene meno il presupposto (ad esempio, uno dei quattro figli si sposa e diventa soggetto a carico del coniuge).

L’importo di 1.200 euro, dunque, deve essere considerato in maniera unitaria, ossia non deve essere rapportato al numero dei figli e non varia all’aumentare del numero dei figli.

Avere 4 o 10 figli a carico rende indifferenti rispetto alla detrazione, che comunque è attribuita a partire dai quattro figli a carico. Il riferimento alla soglia reddituale di 2.840,51 euro è al pari di ogni altra situazione familiare determinante ai fini della detrazione: infatti, se anche uno solo dei quattro figli supera tale limite reddituale, pur se nel mese di dicembre, la conseguenza è che possono essere riconosciuti soltanto tre figli come fiscalmente a carico e pertanto la maggiore detrazione non può essere riconosciuta nemmeno in parte.

La nuova detrazione poi ribadisce, seppur in parte, l’applicazione della disciplina prevista dalla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 12 del Tuir, in ordine alla ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto, sia in vigenza di matrimonio che nei casi di separazione legale.

Infatti, anche per la nuova detrazione è prevista una suddivisione in misura pari tra i coniugi. Non è invece ribadita la possibilità per i coniugi di giungere, previo accordo, all’attribuzione dell’intera detrazione al coniuge avente reddito più elevato.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, inoltre, la detrazione è suddivisa tra i coniugi in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Questa scelta è vincolata alla circostanza che l’importo di 1.200 euro non è riferibile in maniera individuale a ciascuno dei figli, ma è di importo complessivo e fisso al ricorrere della sola condizione normativa prevista, ossia la presenza di almeno 4 figli a carico.

Da ciò consegue la necessità di disciplinare tutte le ipotesi possibili di affidamento stabiliti dal giudice effettuando un riferimento proporzionale in tema di suddivisione dell’importo di detrazione.

Assoluta novità di rilievo di tale nuova detrazione è la previsione di una particolare regolamentazione delle ipotesi di incapienza. E noto, infatti, che il sistema delle detrazioni consente di fruire delle stesse esclusivamente nei limiti dell’imposta lorda del contribuente, mentre l’eventuale importo che non ha trovato capienza non può essere richiesto a rimborso e nemmeno può essere riportato alla dichiarazione successiva o utilizzato in compensazione di altre imposte. In sostanza, l’eccedenza di detrazione, normalmente, è fiscalmente “persa”.

Al fine, invece, di rendere effettiva l’agevolazione IRPEF per le famiglie numerose di 1200 Euro, di cui si parla, il legislatore ha previsto che la parte di detrazione non fruita debba essere comunque erogata ai contribuenti aventi diritto, sulla base di quanto sarà stabilito in un futuro decreto attuativo.

Inoltre, l’eccedenza deve essere valutata al netto di tutte le detrazioni previste non soltanto dal Tuir ma anche da qualsiasi ulteriore disposizione normativa, pur se di carattere temporaneo.

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