Costo dei bonifici internazionali


Chi fa un bonifico verso un altro paese dell’Unione Europea non deve pagare commissioni più costose che per i bonifici fatti in Italia e la somma deve arrivare senza ritardo.

In materia di bonifici transfrontalieri, cioè di bonifici spediti da un Paese dell’Unione Europea verso un altro Paese Ue, Bruxelles, nell’intento di creare un vero mercato unico dei pagamenti, ha introdotto un Regolamento (n. 2.560/2001, valido per somme fino a 50.000 euro), che impone agli Stati membri di uniformare le commissioni tra i bonifici domestici e quelli transfrontalieri.

Quindi un bonifico da Milano a Parigi non deve costare di più di un bonifico da Milano a Roma. Il regolamento è in vigore già dal luglio 2003.

I bonifici posson essere fatti con due diverse opzioni tariffarie: Share (spese condivise tra chi fa il bonifico e chi lo riceve) e Our (spese a carico dell’ordinante).

In base alle norme europee, la banca deve eseguire il bonifico nel termine indicato dall’ordinante. In mancanza di sue indicazioni, deve eseguirlo entro il quinto giorno lavorativo successivo all’accettazione dell’ordine di bonifico (direttiva Ue n. 5/1997, recepita in Italia dal decreto legislativo 28 luglio 2000).

La più usata di solito è l’opzione Share (spese condivise tra ordinante e beneficiario), se l’ordinante non chiede diversamente. Restano delle banche che preferiscono l’opzione Our, ovvero spese a carico dell’ordinante.

Con l’opzione Share raramente il beneficiario si vede applicare dei costi. Con l’opzione Our di solito invece si verificano spese maggiori per l’ordinante.

In Italia il regolamento UE del 2001 è oramai largamente recepito e applicato. Di solito per i bonifici transfrontalieri le commissioni non superano mai quelle dei bonifici domestici, tranne qualche eccezione.

Si può verificare infatti che qualche banca italiana faccia pagare di più per un bonifico nazionale che per uno internazionale: si tratta sicuramente di anomalie.

Le commissioni non sono legate a spese effettivamente sostenute dalle banche, ma sono decise da politiche commerciali tese a privilegiare un tipo di bonifico piuttosto che un altro.

C’è un motivo per cui l’opzione Share è diventata più comune e meno costosa?

Il motivo è che la maggior parte delle banche europee aderisce a due convenzioni su base volontaria: Credeuro e ICP. In base a queste convenzioni, la banca dell’ordinante deve eseguire il bonifico entro due giorni.

Le convenzioni operano solo per i bonifici che hanno le seguenti caratteristiche: indicazioni complete del beneficiario (comprese le sue coordinate bancarie), importo massimo di 12.500 euro, opzione Share.

Dal 1 giugno 2008 è obbligatoria l’indicazione del codice internazionale IBAN sia per i bonifici interni che per quelli transfrontalieri. Tale codice serve ad individuare le coordinate complete del conto corrente su cui (o da cui) operare i bonifici.

Le banche aderenti alle due Convenzioni spingono dunque perché i bonifici vengano scelti con opzione Share.

Il solo problema è che non si sa a priori se delle commissioni verranno applicate anche al beneficiario e di quale importo. Sarebbe decisamente meglio invece saperlo con certezza.

Le banche, per legge, devono rispettare precise regole.

• Eseguire i bonifici entro la data chiesta o, in mancanza, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di accettazione del bonifico.

Se non lo fanno, sono tenute a indennizzare l’ordinante con una cifra pari all’interesse legale (nel 2008: 3%), moltiplicato perl’importo del bonifico e per i giorni di ritardo.

Per esempio se una banca fa partire un bonifico dopo 7 giorni lavorativi, dovrà all’ordinante un indennizzo pari a 3% x 2 x 100 = 6 euro.

• La banca del beneficiario deve mettergli a disposizione l’importo del bonifico entro il termine indicato dall’ordinante; in mancanza di indicazioni, entro il giorno successivo a quello in cui la somma è stata accreditata sul conto corrente.

Se non lo fa, la banca è tenuta ad indennizzare il beneficiario: l’indennizzo è pari all’interesse legale moltiplicato per la somma del bonifico e per il numero di giorni di ritardo.

• La banca deve assicurare che la somma arrivi a destinazione. Se per qualche motivo una banca non riesce a farlo, deve indennizzare il suo cliente, restituendogli una somma pari all’importo del bonifico, più le spese, più l’interesse legale moltiplicato per i giorni in cui la somma è stata “in viaggio”.

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