Calcolo detrazione affitto contratti convenzionali


A tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto di locazione in regime convenzionale per la propria abitazione principale spetta una detrazione fiscale IRPEF se il reddito complessivo annuo è inferiore a € 30.987,41 (60.000.000 delle vecchie Lire) .

Ma che cos’è un contratto di locazione convenzionale? La legge 9 dicembre 1998 nr.431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) prevede espressamente particolari agevolazioni sia per il locatore sia per il conduttore, cioè colui che affitta un appartamento per andarci ad abitare, quando il contratto di affitto viene stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (art.4 legge 431/1998).

La detrazione fiscale non spetta se il contratto di locazione è stato stipulato con un ente pubblico, come ad esempio un Istituto per le case popolari. Altra condizione necessaria è naturalmente che il contratto di locazione sia stato regolarmente registrato.

La detrazione d’imposta è di:

– 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

– 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

La detrazione viene inoltre rapportata ad altri 2 parametri: il numero di giorni per i quali i locali affittati sono stati di fatto utilizzati come abitazione principale e la percentuale di titolarità del contratto (100 se il conduttore è l’unico intestatario, 50 se ci sono 2 cointestatari come nel caso di marito e moglie, ecc.).

Vediamo ora in concreto un esempio di calcolo della detrazione fiscale per l’affitto. Teniamo presente che se il conduttore è tenuto alla compilazione del Modello 730 il quadro di riferimento è “E” – Oneri e spese – sezione IV- Rigo E32; se invece il conduttore compila il modello Unico Persone Fisiche (ex 740) il quadro di riferimento è “RP” – Oneri e spese – Sezione IV – Rigo RP35.

Vediamo cosa dicono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (Modello Unico PF): “Compilare il rigo RP35 nel modo seguente: colonna 1, scrivere il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale; colonna 2, scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati cointestatari el contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione petta per intero. La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati n colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel rigo RN11. Se nel corso dell’anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP35. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.”

Nel nostro esempio supponiamo che l’inquilino sia entratto effettivamente in possesso dell’abitazione in data 22/3 e che lo abbia ininterrottamente mantenuto fino al 31/12. Inoltre supponiamo che il reddito complessivo annuo ai fini IRPEF (da indicare al rigo RN1) sia di € 15.000,00

I giorni da indicare in colonna 1, rigo RP35 saranno quindi 285 (365 – 31 – 28 – 21 = 285) . Infatti dai 365 giorni che ci sono in 1 anno solare abbiamo tolto quelli di gennaio, febbraio e i giorni di marzo che mancano cioè dal 1 al 21 marzo.

Il calcolo della detrazione effettiva spettante è il seguente:

€ 495,80 : 365 x 285 x 100% (in quanto l’inquilino è l’unico intestatario dell’appartamento in cui abita da solo) = € 387, 13

In pratica spettano € 1,3583 per ogni giorno se il reddito annuo è inferiore a € 15.493,71 oppure € 0,6791 (sessantasette centesimi e novantuno) per ogni giorno se il reddito annuo è superiore a € 15.493,71 ma inferiore a € 30.987,41.

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