Stipulazione del contratto di lavoro


Stipulazione del contratto di lavoro

Stipulazione del contratto di lavoro

Il contratto individuale di lavoro può essere stipulato anche verbalmente. In casi determinati tuttavia la legge od i contratti collettivi prevedono la forma scritta, che può riguardare tutto il contratto o solo alcuni elementi di esso.

Normalmente il rapporto si costituisce con un solo datore di lavoro, tuttavia la giurisprudenza ammette anche le ipotesi in cui il rapporto si sia instaurato tra un solo lavoratore e due o più datori di lavoro (per es.: part-time).

Quando poi l’attività del prestatore di lavoro sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse dell’altro, (ad esempio quando si tratta di società che fanno capo allo stesso soggetto, che sono legate tra loro da reciproci vincoli, e che svolgono la medesima attività negli stessi locali), si ha unicità del rapporto di lavoro, con la conseguenza che entrambi i fruitori dell’attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto ai sensi dell’art. 1294 c.c. (Cass. 17 maggio 2003, n. 7727).

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