Recesso adsl
Disdire un contratto adsl a canone fisso e a durata minima oppure a durata indeterminata è un diritto del consumatore.
Disdire un contratto adsl a canone fisso detto anche flat e a durata minima oppure a durata indeterminata è un diritto del consumatore, regolato dalla legge. L’art. 4, comma 2, lettera d) del Dlgs.185/1999 prevede infatti che il consumatore ha il diritto di ricevere in forma scritta, tra l’altro, le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
Normalmente i contratti ADSL con traffico illimitato e quindi a canone fisso mensile sono a durata minima annuale, fanno eccezione NGI, SiAdsl e pochi altri che danno invece la possibilità di sottoscrivere contratti trimestrali o semestrali (il canone mensile è più alto).
Un contratto ADSL invece a consumo, con tariffazione ad ora, invece solitamente può essere disdetto in qualunque momento dando regolare preavviso perchè non è considerata erogazione di servizio in forma continuativa e periodica. Date sempre un’occhiata alle condizione generali di contratto (cercate: ‘Durata’, ‘Recesso’, ‘Preavviso’, ‘Risoluzione’, ‘Estinzione’).
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