Polizze assicurative per la casa


Sono essenzialmente di 3 tipi: furto, incendio e responsabilità civile del capofamiglia. Le prime due sono garanzie dirette, che coprono i danni causati ai propri beni assicurati a seguito di determinati eventi, elencati nella polizza.

La polizza di responsabilità civile invece tutela l’assicurato la sua famiglia dalla responsabilità che deriva da danni accidentalmente causati ad altri nello svolgimento delle normali attività quotidiane.

Oltre a queste distinte coperture, esistono prodotti multirischio che le contengono tutte e che garantiscono all’assicurato, teoricamente, una copertura globale, sia dell’abitazione sia della vita privata.

Nel momento in cui si stipula la polizza multirischio, si deve decidere l’entità delle coperture (i diversi massimali), ovvero le somme per cui ci si assicura. Per il furto assicurerete e determinerete solo il valore del contenuto. Per la garanzia incendio vanno distinti due massimali, uno per il fabbricato e uno per il contenuto.

Il primo è inferiore al valore commerciale e deve corrispondere al valore di ricostruzione di un nuovo fabbricato con l’esclusione del valore dell’area: è abbastanza complicato da calcolare, ci si può far aiutare dall’impresa che ha costruito la vostra casa o dall’amministratore e dal comune per gli oneri di urbanizzazione.

Il valore del contenuto, invece, è più semplice da determinare e corrisponde al costo da sostenere per riacquistare i beni presenti in casa.

Assicurazione contro il furto

È la polizza con la quale l’assicuratore s’impegna a indennizzare l’assicurato per il furto o la rapina di quanto contenuto in casa. La garanzia è spesso estesa anche agli atti di vandalismo commessi nel tentativo di furto o di rapina, oltre che ai danni che possono essere stati arrecati alle cose assicurate, ai locali e agli infissi.

Talvolta, poi, viene anche compreso in garanzia il furto di quanto provvisoriamente portato con sé nella casa di villeggiatura o in albergo, le rapine subite fuori casa e il furto con destrezza, cioè lo scippo.

Perché il furto sia indennizzabile, è necessario che per entrare in casa siano state violate le difese esterne, o che il ladro sia entrato per vie diverse da quelle ordinarie o, ancora, che sia rimasto clandestinamente all’interno e poi abbia asportato la refurtiva a locali chiusi: scassinando, quindi, la porta, calandosi sul balcone dal tetto o introducendosi in casa di nascosto, per poi portar via il bottino quando la casa è rimasta vuota.

Se vi viene rubata, o se voi stessi smarrite, la borsa contenente, fra l’altro, le chiavi di casa e i ladri riescono a penetrare nella vostra abitazione servendosene, non tutte le compagnie di assicurazione v’indennizzeranno, e comunque quelle che lo faranno, lo faranno solo a determinate condizioni (che sia stata presentata denuncia alle autorità, per esempio) e solo se il furto è avvenuto entro un limitato periodo di tempo (due, tre, cinque, sette giorni) dalla data della denuncia del furto della borsa.

Inoltre, se la casa rimane disabitata per un lungo periodo di tempo, l’assicurazione sarà sospesa a decorrere da una determinata scadenza: per esempio, dal sessantesimo giorno consecutivo di assenza.

Per questo è sempre consigliabile leggere molto attentamente le condizioni generali di contratto relative all’ offerta assicurativa che vi viene proposta, con particolare riferimento alle clausole di esclusione (ad esempio calamità naturali, atti vandalici, colpa o dolo dell’assicurato, ecc.)

Assicurazione contro gli incendi (e non solo)

Oltre a rimborsare i danni materiali e diretti dovuti a incendi, esplosioni, scoppio e fumo, tutti eventi che hanno un qualche comprensibile rapporto con l’incendio, queste polizze comprendono i danni causati da fulmini, tempeste, bufere, grandine, neve, scioperi, sommosse e tumulti.

La copertura si estende anche ai danni causati dalla caduta di un satellite o di veicoli aerei che infrangono la barriera del suono. Anche l’inquilino, e non solo il proprietario, può avere interesse a stipulare una polizza di questo tipo. Infatti, in base all’articolo 1588 del Codice Civile, il conduttore è tenuto a rispondere della perdita di oggetti o dei danni arrecati all’immobile preso in affitto.

Come per il furto, anche per l’incendio non è possibile indicare una garanzia tipo uguale per tutte le polizze. Indicheremo, perciò, le garanzie più diffuse.

• La copertura più importante è quella contro l’incendio propriamente detto, dove per incendio s’intende la combustione con fiamma di beni materiali, che può estendersi o propagarsi. Se l’arrosto nel forno prende fuoco, sviluppando fiamme, e la cucina, con i mobili, viene danneggiata, verrete risarciti dei danni subiti, poiché le fiamme si sono propagate; a proposito, anche l’arrosto è risarcibile. Sono esclusi, però, tutti i danni dovuti a fuoco senza fiamme: la bruciatura di una sigaretta sul tappeto persiano, per esempio.

• Un altro evento coperto dalla garanzia è l’esplosione: esempio classico è quello della fuga di gas che provoca un’esplosione quando si accende la luce. Da questa garanzia sono in genere escluse le esplosioni dovute a ordigni, apparecchi difettosi, errata o non idonea manutenzione, usura o manomissione.

• I danni atmosferici, ovvero quelli derivanti da pioggia, grandine, vento, bufere, tempeste, trombe d’aria, neve e gelo possono essere inclusi nelle polizze (ed è utile che lo siano) con forme di garanzia diverse, che occorrerà verificare caso per caso.

• Possono essere coperti dalla garanzia anche i danni causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a impianti, apparecchi elettrici e apparecchi elettronici, con l’esclusione di tubi catodici (televisore), lampade elettriche scoperte, trasformatori, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte, computer, oppure di danni dovuti a usura, manomissione, carenza di manutenzione, imperizia, negligenza, montaggio, prova e manutenzione inadeguati.

• Può essere inclusa nella copertura anche la garanzia per danni da acqua. In questo caso, la polizza copre anche i danni subiti dalla vostra abitazione o dal suo contenuto in seguito ad allagamento provocato dalla rottura degli impianti idrici e di riscaldamento, esclusi però i danni causati da umidità, stillicidio, rigurgito di fognatura e gelo.

Responsabilità civile del capofamiglia

Il Codice civile (art. 2043 e seguenti) obbliga il capofamiglia a risarcire danni fisici o materiali causati da lui stesso ma anche da tutte le persone (o animali o cose) sotto la sua responsabilità. E nella vita quotidiana può capitare spesso. Le polizze sulla responsabilità civile del capofamiglia coprono appunto queste eventualità.

E generalmente ne coprono davvero molte. Il consiglio è dunque di avere ben presente il contratto che si va a firmare, in modo da poter chiedere il risarcimento ogni volta che sia previsto.

Esistono polizze vendute da sole e polizze Rc che rientrano in pacchetti più ampi, le cosiddette multirischio. Assicurato è non solo chi stipula la polizza ma anche le persone della famiglia (i conviventi sono equiparati ai coniugi) o che per la famiglia lavorano stabilmente o temporaneamente (quindi i collaboratori domestici).

Questo tipo di assicurazione copre i fatti illeciti colposi (mai quelli dolosi, cioè compiuti intenzionalmente) e solo nell’ambito della vita privata. Non quindi i fatti compiuti nell’esercizio del proprio lavoro o i danni derivanti dal non rispetto di un contratto.

Il premio varia per tutte le polizze solo in funzione del massimale scelto e non in base per esempio al numero di componenti della famiglia, alla presenza di minori o al comune di residenza.

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