Come funziona un fondo comune di investimento aperto


I fondi comuni di investimento aperti sono patrimoni autonomi gestiti da una società di intermediazione mobiliare autorizzata. I fondi comuni di investimento possono riguardare azioni, obbligazioni e titoli in genere.

I fondi comuni di investimento sono suddivisi in quote, sottoscrivibili da parte dei risparmiatori o degli investitori , siano essi privati, aziende o enti pubblici. La differenza tra aperti e chiusi sta nel fatto che mentre nei primi è possibile richiedere il rimborso della quota in ogni momento, nei secondi questo non è possibile.

Il capitale di un fondo comune di investimento aperto può variare continuamente in relazione agli acquisti e alle vendite realizzate sul mercato ad opera dei gestori del fondo, e all’ andamento del saldo netto tra nuova raccolta e riscatti chiesti dai partecipanti.

Il fondo è suddiviso in “parti” che rappresentano quote di partecipazione al patrimonio comune, e il prezzo di ciascuna parte si determina come rapporto tra il totale delle attività nette del fondo e il numero delle quote in circolazione.

La struttura organizzativa dei fondi comuni poggia su tre soggetti:

• la società di gestione del risparmio, la quale esercita le funzioni di amministrazione del fondo comune;

• la banca depositaria, che esercita le funzioni di custodia dei titoli e di controllo sull’attività svolta dalla società di gestione del risparmio, assumendosene le relative responsabilità;

• l’insieme dei partecipanti (i sottoscrittori di quote del fondo), che provvedono a versare capitali che formano un compendio patrimoniale autonomo (fondo comune).

Sotto il profilo economico i fondi comuni devono essere considerati come una particolare categoria di intermediari finanziari che raccolgono risorse presso il pubblico dei risparmiatori e le trasmettono ad altri operatori del sistema economico.

I fondi comuni agiscono all’interno del mercato come richiedenti e offerenti di titoli, con continuità e per volumi importanti.

Destinatari dei mezzi finanziari raccolti non sono direttamente le società o gli enti che hanno emesso i valori mobiliari (acquistati dal fondo), bensì altri soggetti che costituiscono la contropartita degli acquisti effettuati dai fondi.

Il loro intervento conduce quindi ad allargare la dimensione degli scambi sul mercato secondario e solo indirettamente incrementa i flussi che soddisfano i fabbisogni finanziari delle imprese.

La normativa che regola i fondi comuni di investimento aperti è contenuta nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998). Tutti i fondi comuni di investimento sono soggetti all’attività di vigilanza della Banca d’Italia.

I sottoscrittori di quote dei fondi non hanno diritto a influire sull’attività di gestione del patrimonio del fondo; essi infatti si limitano ad aderire a una proposta contrattuale integralmente precostituita e trovano la loro sola tutela nel controllo amministrativo dell’organo di vigilanza sul contenuto del regolamento contrattuale.

A fronte di tale adesione, ai sottoscrittori possono essere rilasciati certificati rappresentativi della quota di partecipazione al fondo, che nel caso dei fondi aperti sono rimborsabili in qualsiasi momento.

Nel diritto del partecipante al rimborso del valore delle quote, ossia alla liquidazione dell’investimento, si manifesta una delle principali caratteristiche dei fondi aperti, cioè non solo la libertà di entrata ma anche e soprattutto la libertà di uscita del risparmiatore in qualsiasi momento.

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