Class action finalmente anche in Italia


La Legge Finanziaria 2008 prevede tra le sue novità la tutela collettiva dei consumatori, realizzata con l’importazione di uno strumento processuale ben noto negli ordinamenti anglosassoni: l’azione collettiva (in inglese: Class Action).

In Italia è partita il 30 giugno 2008, una volta trascorso il termine di centottanta giorni di vacatio legis, previsto dalla Legge Finanziaria.

Il testo originario è stato modificato nel corso dell’iter parlamentare e ha perso per strada alcuni punti fortemente criticati: dal collo di bottiglia della legittimazione attiva, alle norme anti-avvocati sul limite massimo delle spese legali.

Non è passato il punitive damage, e anzi uno dei punti deboli della procedura rimane la quantificazione delle somme da corrispondere al singolo consumatore/ utente, ma l’impianto potrà fornire qualche utilità, alla prova dei fatti.

Mentre negli USA infatti la class action può essere proposta sia a fini risarcitori che punitivi, in Italia, almeno per ora, l’azione collettiva può essere proposta soltanto per ottenere un risarcimento e soltanto su iniziativa di alcuni soggetti autorizzati (associazioni dei consumatori riconosciute dal Ministero delle Attività Produttive).

Si tratta, comunque, di un’opzione in più per il consumatore, che può sempre esercitare l’azione individuale se non vuole aderire all’azione collettiva o intervenire nell’azione proposta.

La procedura prevede, quindi, un soggetto proponente l’azione, al quale gli interessati possono comunicare per iscritto la propria adesione all’azione collettiva. Il limite temporale per l’adesione è l’udienza di precisazione delle conclusioni in appello.

L’associazione o il comitato potrà essere costituito anche per iniziativa di uno studio legale che potrà animare il gruppo dei consumatori allo scopo di avanzare e portare avanti l’azione collettiva.

In qualche misura la posizione dei legali italiani viene avvicinata a quella dei colleghi statunitensi. Attraverso la legittimazione di associazioni e comitati si realizza un sistema di legittimazione potenzialmente diffusa.

Con la versione definitiva si apre la porta alla possibilità di un certo numero di consumatori che si riuniscono e danno mandato ad uno studio legale per essere rappresentati come una singola parte lesa.

Altrettanto a dirsi per lo studio legale che vuole promuovere il processo per poi pubblicizzarlo fra i consumatori, in modo da avere maggiori clienti possibili e quindi più chance di guadagno in caso di esito favorevole. L’oggetto dell’azione collettiva è esclusivamente un accertamento / condanna.

Si tratta di una procedura che ha molte peculiarità: dalla efficacia del giudicato alla procedura di accertamento e quantificazione del diritto.

L’oggetto dell’azione è innanzi tutto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti.

Il risarcimento del danno può avere molteplice giustificazione. La pretesa collettiva può trovare la propria fonte in un contratto commerciale o una fonte extracontrattuale o può essere basata su pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali.

Ad esempio un cartello tra imprese determina un incremento artificiale del prezzo pagato da ciascun utente che non si sarebbe verificato in regime di libera concorrenza di mercato: è un caso tipico da class action.

Il presupposto della class action è comunque la lesione contestuale dei diritti di una pluralità di consumatori.

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