Differenza tra fido e prestito


Tale distinzione è particolarmente rilevante dal punto di vista concettuale e da quello tecnico-economico.

Il fido, o affidamento, è definito come l’impegno assunto dalla banca di mettere una somma a disposizione del cliente, di assumere o di garantire per suo conto una obbligazione.

Tutte le operazioni attive, ad eccezione degli impieghi in titoli ed in immobili, e tutte le operazioni di credito di firma nascono da un fido, poichè si tratta di operazioni che comportano sempre la valutazione del credito che può essere prudentemente attribuito al cliente, cioè del rischio che può essere assunto nei suoi confronti.

Il fido consiste quindi in un accordo preliminare ad altri contratti bancari di prestito (sconti, anticipazioni, accettazioni, aperture di credito in conto corrente, riporti, ecc).

Le condizioni di questo accordo riguardano le modalità secondo le quali il cliente beneficiario può utilizzare il credito messo a sua disposizione dalla banca.

L’importo complessivo del fido è sempre determinato poiché la banca non può evidentemente concedere al cliente la facoltàdi stabilire secondo le proprie esigenze il volume di credito di cui egli necessita.

Tale importo massimo può essere però utilizzato in diversi modi: in una sola volta e totalmente, oppure gradatamente entro limiti di tempo prestabiliti o indeterminati.

Inoltre lo stesso fido può dar vita ad un solo o più prestiti; in quest’ultimo caso gli utilizzi sono molteplici e spesso diversificati sotto il profilo della struttura tecnica che caratterizza le singole operazioni di prestito.

Le calusole che qualificano i fidi sono quindi assai varie e più o meno specifiche a seconda del tipo di rapporto che intercorre tra la banca concedente e il beneficiario.

Il fido assume in altre parole la forma di una promessa in base alla quale la banca si impegna ad erogare un certo credito al cliente. L’oggetto dell’impegno non sempre ha carattere monetario. Accade infatti abbastanza spesso che la banca si obblighi a sottoscrivere una obbligazione per conto del cliente (credito di accettazione) o a garantirla (credito di avallo o di fideiussione).

Nell’aspetto giuridico il fido per cassa può essere assimilato all’apertura di credito bancario, definita e disciplinata dagli articoli 1842-1845 del Codice Civile.

Il fido si differenzia quindi sostanzialmente dal prestito bancario per il fatto che esso ne rappresenta l’indispensabile presupposto. I prestiti vengono infatti concessi soltanto sulla base di un fido precedentemente accordato: quando un privato o un impresa richiede un finanziamento alla banca, questa procede a valutare accuratamente i rischi che esso comporta e, in conseguenza, il fido che può essere concesso al cliente.

Appare quindi evidente che l’erogazione del prestito appartiene ad un momento logico successivo al fido.

Il cliente non ha sempre la possibilità di distinguere queste due fasi dalla negoziazione, poichè la banca spesso si limita ad effettuare l’operazione di credito richiesta (sconto, anticipazione, ecc.), senza comunicargli l’importo del fido globalmente attribuito.

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